Accordo tra Consiglio e Parlamento contro il commercio di prodotti ottenuti con il lavoro forzato

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I due colegislatori dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio in merito al divieto di immissione ed esportazione sul mercato dell’ UE, di merce prodotta mediante lavoro forzato. 

L’accordo stabilisce nuovi criteri di valutazione del rischio di violazione dei diritti del lavoratore. Tra questi vi sono: l’entità e la gravità del reato, ovvero il presunto lavoro forzato; la quantità di prodotto immesso nel mercato Europeo; la quota delle parti del prodotto finale che sono state ottenute con il lavoro forzato; la prossimità degli operatori economici ai presunti rischi di lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento e le possibili azioni per affrontarli.

Al fine di agevolare l’attuazione del regolamento, la Commissione che dirige le indagini al di fuori del territorio dell’UE, istituirà una banca dati per raccogliere informazioni sui rischi del lavoro forzato e monitorare le relazioni delle organizzazioni internazionali tra cui l’Organizzazione internazionale del lavoro. L’obiettivo della banca dati e quello di sostenere il lavoro della Commissione e delle autorità nazionali competenti a valutare i casi di violazione del regolamento.

Se i reati avvengono nel territorio di uno Stato membro, sarà l’autorità competente di tale Stato membro a dirigere le indagini.

La decisione finale porterà al divieto di circolazione della merce sul mercato Europeo, il ritiro e smaltimento del prodotto ottenuto con il lavoro forzato. Inoltre l’accordo provvisorio chiarisce che, se solamente una parte del prodotto viola il regolamento l’ordine di smaltimento si applica solo alla parte in questione, che di conseguenza verrà sostituita. 

Per saperne di più: Il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo per vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato

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