Immigrazione: no a controlli effettuati da compagnie aeree

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«Le compagnie aeree non sono autorità   preposte all’immigrazione» ha dichiarato il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, denunciando che molti Paesi europei cercano di ridurre l’immigrazione minacciando indebitamente di infliggere sanzioni alle compagnie aeree e ad altre aziende di trasporto.
Secondo Hammarberg, per limitare gli ingressi nel loro territorio le autorità   pubbliche di vari Paesi europei «trasferiscono pesanti responsabilità   ai vettori», così da costringere il personale delle compagnie aeree a decidere se autorizzare o meno una persona a imbarcarsi su un aereo o su una nave, «pur non disponendo assolutamente delle competenze necessarie per garantire ai rifugiati i diritti loro riconosciuti dal diritto internazionale». Questa pratica costituisce un serio ostacolo per un rifugiato che ha bisogno di protezione internazionale, poichà© le persone esposte al rischio di tortura o di repressione non sempre dispongono di documenti di viaggio in regola, «tanto più se hanno il timore di essere perseguitate dalle autorità   nazionali, che controllano il rilascio dei passaporti e degli altri documenti di viaggio». Così, ha osservato il commissario del Consiglio d’Europa, per raggiungere un luogo in cui potranno essere al sicuro i rifugiati possono essere costretti a ricorrere ai servizi dei trafficanti di persone, che procurano loro documenti falsi per ingannare la sorveglianza dei vettori.
Le responsabilità   dei vettori e le sanzioni previste nei loro confronti in caso di inosservanza, come pure l’obbligo di visto, rientrano nel generale inasprimento delle normative e delle prassi in materia di asilo e di immigrazione introdotto da numerosi Paesi europei nel tentativo di ridurre i flussi migratori. Le disposizioni relative agli obblighi imposti ai vettori sono stabilite in Europa dalla Convenzione di Schengen del 1985 e dalla direttiva del Consiglio 2001/51/CE: i vettori sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per accertarsi che uno straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello spazio Schengen. Se l’ingresso è rifiutato allo straniero, il vettore che lo ha condotto deve farsene carico immediatamente e provvedere in particolare a ricondurlo nel Paese di partenza. Inoltre il vettore puಠessere passibile di sanzioni «dissuasive, efficaci e proporzionate», che siano applicate «senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri in caso di richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di un Paese terzo».
Tuttavia, sottolinea Hammarberg, «il personale degli aeroporti non ha le competenze necessarie per garantire ai rifugiati i diritti loro riconosciuti dal diritto internazionale. La responsabilità   di stabilire se questo o quel migrante debba avere o meno la possibilità   di entrare nel territorio non deve gravare sulle spalle di un vettore pubblico o privato, perchà© chiaramente non è suo compito, nà© dispone dei mezzi per svolgerlo». Tali pratiche, osserva il rappresentante del Consiglio d’Europa, rischiano di violare il diritto internazionale, che vieta agli Stati di rinviare una persona in un territorio in cui potrebbe essere esposta al rischio di tortura, o a serie minacce per la sua incolumità   o la sua libertà  , e possono pertanto provocare violazioni dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.
«La lotta contro l’immigrazione clandestina non deve essere condotta a scapito di coloro che hanno buone ragioni per cercare una protezione» conclude Hammarberg, secondo il quale «è necessario che l’Europa modifichi completamente i propri meccanismi di controllo delle migrazioni».

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