Bocciato il condono IVA 1998-2001 dell’Italia

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Il condono sull’IVA per gli anni 1998-2001 contenuto nella legge Finanziaria italiana del 2003 è stato bocciato dalla Corte di Giustizia europea, che ha dato ragione al ricorso presentato dalla Commissione europea nel marzo 2006.
Secondo la Corte, infatti, il provvedimento ha violato i principi di uguaglianza tra i contribuenti europei, dal momento che nessuno Stato membro ha il diritto di sottrarsi unilateralmente all’obbligo di assoggettare all’IVA determinate categorie di operazioni, come di fatto è successo in Italia per via del condono. La legge italiana, dichiara la sentenza della Corte, «induce fortemente i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effettivamente dovuto o a versare una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque accertamento o sanzione».
L’Italia è quindi tenuta ad adeguarsi, ad effettuare gli accertamenti fiscali evitati in seguito al condono e a riscuotere per intero l’IVA dovuta e indebitamente ridotta, pena la possibile apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione. Solo nell’anno 2001, il 15% dei soggetti tenuti al versamento dell’IVA (circa 800.000 imprese) hanno aderito al condono, mentre una causa simile (“condono tombale”) prevista dalla legge Finanziaria 2004 è ancora pendente davanti alla Corte. Secondo la Commissione europea, la sentenza contro il condono ha un «alto valore simbolico» ed è possibile che un contribuente il quale abbia pagato per intero quanto dovuto possa portare il caso al tribunale nazionale sentendosi discriminato.
Con un altro provvedimento, poi, la commissaria europea per la Concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato illegali gli aiuti concessi dal ministero del Tesoro a Poste Italiane sotto forma di rimborso per i fondi dei conti correnti postali: dall’indagine avviata dalla commissione nel settembre 2006 è emerso infatti che i tassi d’interesse versati dal Tesoro conferiscono un vantaggio indebito all’azienda, a discapito dei suoi concorrenti.

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